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mercoledì 3 giugno 2009

ELEZIONI COMUNALI 2009

Una raccolta di indicazioni, a carattere generale e facilmente accessibili, che riguardano le elezioni che si terranno in Giugno
QUANDO SI VOTA

Sabato 6 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, e domenica 7 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 72 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei presidenti e dei consigli di 62 province e dei sindaci e dei consigli di 4.281 comuni (di cui 30 capoluoghi di provincia).
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto: - tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; - tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere; - tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso collegata. L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando sull’apposita riga stampata sulla scheda il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista compresa nel medesimo riquadro, senza dover apporre alcun altro segno di voto sul relativo contrassegno. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista stessa.
ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)

Ciascun elettore può votare: • per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato; • per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia; • per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto
ELEZIONI EUROPEE ( SCHEDA MARRONE )

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna).
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. I voti di preferenza − nel numero massimo di tre, tranne che per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista per le quali può esprimersi una sola preferenza − si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.

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